Art. 1
In vigore dal 29 lug 1987
Gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio sono fissati per il periodo dal 1o settembre 1987 al 31 agosto 1988 nell'allegato del presente regolamento.
Nello stesso allegato sono fissati:
- gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 per il periodo dal 1o settembre 1987 al 31 agosto 1988,
- i coefficienti di cui all'articolo 117, paragrafo 5 dell'atto.
Storico versioni
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