Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 lug 1987
Gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio sono fissati per il periodo dal 1o settembre 1987 al 31 agosto 1988 nell'allegato del presente regolamento. Nello stesso allegato sono fissati: - gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 per il periodo dal 1o settembre 1987 al 31 agosto 1988, - i coefficienti di cui all'articolo 117, paragrafo 5 dell'atto.
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