Art. 3
In vigore dal 29 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 193 del 14. 7. 1987, pag. 6.
(3) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 193 del 14. 7. 1987, pag. 8.
Storico versioni
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