Art. 6

Art. 6

In vigore dal 29 lug 1987
1. Nessuna restituzione è applicabile all'esportazione del burro messo a disposizione in virtù del presente regolamento. Gli importi compensativi monetari applicabili al prodotto di cui al presente regolamento sono quelli fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio (1) previa applicazione del coefficiente 0,0287. 2. Prima del ritiro del burro, l'interessato costituisce presso l'organismo d'intervento, per ciascun quantitativo prelevato, conformemente all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1687/76, una cauzione intesa a garantire l'esecuzione delle esigenze principali concernenti il ritiro del burro entro il termine di due mesi a decorrere dalla data del contratto di messa a disposizione fino all'arrivo del burro nel paese di destinazione. L'importo della cauzione è pari a 315 ECU per 100 kg. 3. L'interessato versa all'organismo d'intervento, prima del ritiro del burro, per ciascun quantitativo che intende prelevare, l'importo del prezzo di cui all', paragrafo 1. Se il pagamento del prezzo non è stato effettuato entro il termine di cui al paragrafo 2, fatto salvo l'incameramento della cauzione di cui all', la vendita è annullata per i quantitativi corrispondenti. 4. La conversione in moneta nazionale del prezzo da pagare e dell'importo della cauzione è effettuata applicando il tasso rappresentativo valido il giorno della conclusione del contratto di messa a disposizione del burro. 5. La cauzione di cui all' è immediatamente svincolata per i quantitativi per i quali è stata costituita la cauzione di cui all', paragrafo 2 e il prezzo è stato versato entro il termine prestabilito, ovvero per i quali è stata respinta a norma dell', paragrafo 2 la conclusione del contratto. 6. L'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro sul quale sono indicati: - il quantitativo di burro per il quale è stata costituita la cauzione, - il deposito frigorifero in cui il burro è immagazzinato.
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