Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 lug 1987
1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i quantitativi di burro che sono stati oggetto di una prenotazione in virtù del presente regolamento, indicando il paese di destinazione. 2. La Commissione può rifiutare la conclusione del contratto di messa a disposizione, qualora il quantitativo totale richiesto per un paese di destinazione superi il quantitativo indicato nell'allegato. Essa ne informa lo Stato membro o gli Stati membri in questione.
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