Art. 3
In vigore dal 29 lug 1987
1. Al più tardi cinque giorni lavorativi prima della conclusione del contratto di messa a disposizione, gli interessati richiedono una prenotazione del burro all'organismo d'intervento nello Stato o negli Stati membri in cui il burro è disponibile, indicando:
a) il nome e l'indirizzo,
b) il quantitativo totale richiesto,
c) la destinazione prevista del burro,
d) i depositi firgoriferi in cui è immagazzinato il burro,
e) i quantitativi richiesti negli altri Stati membri.
2. La prenotazione è ricevibile soltanto se:
a) interessa un quantitativo minimo di 1 000 t, tenuto conto dei quantitativi richiesti negli altri Stati membri;
b) è addotta la prova che l'interessato ha costituito la cauzione di cui all';
c) è addotta la prova che l'interessato è stato designato quale intermediario dal governo del paese destinatario.
Storico versioni
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