Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 lug 1987
1. Al più tardi cinque giorni lavorativi prima della conclusione del contratto di messa a disposizione, gli interessati richiedono una prenotazione del burro all'organismo d'intervento nello Stato o negli Stati membri in cui il burro è disponibile, indicando: a) il nome e l'indirizzo, b) il quantitativo totale richiesto, c) la destinazione prevista del burro, d) i depositi firgoriferi in cui è immagazzinato il burro, e) i quantitativi richiesti negli altri Stati membri. 2. La prenotazione è ricevibile soltanto se: a) interessa un quantitativo minimo di 1 000 t, tenuto conto dei quantitativi richiesti negli altri Stati membri; b) è addotta la prova che l'interessato ha costituito la cauzione di cui all'; c) è addotta la prova che l'interessato è stato designato quale intermediario dal governo del paese destinatario.
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