Art. 14
In vigore dal 29 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.
(5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 35.
(7) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(8) GU n. L 206 del 28. 7. 1987, pag. 9.
(1) GTH n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
ALLEGATO
I. Paesi di destinazione, quantità in peso netto e data limite di consegna:
1.2 // Algeria: // 6 000 t metriche, entro il 1o ottobre 1987, // Egitto: // 6 000 t metriche, entro il 1o ottobre 1987.
II. Autorità competenti di cui all', paragrafo 1, secondo comma:
- per l'Algeria, la Direction générale des douanes e l'ENAPAL;
- per l'Egitto, la Direction générale des douanes e l'ESTRAM.
Storico versioni
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