Art. 2
In vigore dal 27 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1987.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1964, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 2. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 16.
Storico versioni
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