Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47. (2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51. (3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (4) GU n. L 155 del 16. 6. 1987, pag. 9. (5) GU n. L 20 del 22. 1. 1987, pag. 8. (6) GU n. L 110 del 24. 4. 1987, pag. 10.
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