Art. 2
In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K.E. TYGESEN
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.
(3) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2.
(4) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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