Art. 4
In vigore dal 23 lug 1987
1. È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. La Commissione consulta il comitato consultivo, in particolare:
i) sulle condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno finanziario di cui all';
ii) sulla preparazione delle gare d'appalto di cui all', paragrafo 1;
iii) sugli eventuali criteri supplementari da prendere in considerazione per la selezione dei progetti per i quali è presentata una domanda di sostegno finanziario;
iv) sulla scelta dei progetti per i quali un sostegno finanziario va accordato conformemente all';
v) sulla consistenza dell'aiuto finanziario da accordare ai vari progetti;
vi) sulle priorità che andranno stabilite entro il campo di applicazione definito nell';
vii) sull'opportunità di tener conto di un'equilibrata ripartizione tra progetti dimostrativi e progetti di promozione;
viii) sulla stesura di un contratto quadro;
ix) sulle condizioni di divulgazione dei risultati.
3. Il comitato delibera in merito alle domande di parere formulate dalla Commissione. Nel richiedere il parere del comitato, la Commissione può fissare il termine entro il quale il parere va emesso. Le deliberazioni del comitato non sono seguite da votazione. Tuttavia, ogni membro del comitato può richiedere che il proprio parere figuri nel processo verbale.
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