Art. 3
In vigore dal 23 lug 1987
1. Le domande di sostegno finanziario per i progetti di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), conseguenti a gare d'appalto preparate dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, vanno trasmesse alla Commissione, con copia alle autorità competenti dello Stato membro interessato.
2. Le domande di sostegno finanziario per i progetti di cui all', paragrafo 1, lettera e) devono essere presentate alla Commissione a cura degli Stati membri e contenere le informazioni menzionate nell'allegato.
3. Le domande di sostegno finanziario per i progetti di cui all', paragrafo 1, lettera f) devono essere presentate alla Commissione a cura degli Stati membri e contenere le informazioni necessarie per giustificare un'azione a livello comunitario.
Storico versioni
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