Art. 9
In vigore dal 23 lug 1987
1. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli sbarchi di catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC vengano registrati. A tal fine, gli Stati membri possono disporre che la prima immissione sul mercato venga effettuata mediante vendita all'asta.
Qualora le catture di una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC non siano immesse per la prima volta sul mercato mediante vendita all'asta, gli Stati membri provvedono affinché i quantitativi in questione siano comunicati ai centri di vendita all'asta oppure agli organismi designati da tali Stati.
2. Anteriormente al 15 di ogni mese, ogni Stato membro notifica alla Commissione i quantitativi delle catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC sbarcati durante il mese precedente e le comunica qualsiasi altra informazione ricevuta ai sensi degli .
Nelle notifiche alla Commissione devono figurare il luogo delle catture, come specificato negli , nonché la nazionalità dei pescherecci interessati.
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, gli Stati membri, a richiesta della Commissione, forniscono informazioni più particolareggiate o più frequenti di quelle previste da detto paragrafo, qualora le catture di riserve o di gruppi di riserve ittiche soggette a un TAC o contingentate rischino di raggiungere il livello del TAC o del contingente.
3. La Commissione informa gli Stati membri delle notifiche da essa ricevute ai sensi del presente articolo entro un termine non superiore a 10 giorni dalla data in cui ha ricevuto dette notifiche.
4. Ogni Stato membro conserva o fa conservare i documenti sottoposti alle proprie autorità competenti, conformemente agli ed alle modalità particolari d'applicazione di questi articoli, in modo da poter risalire a questi documenti che sono alla base delle notifiche alla Commissione previste al paragrafo 2, durante un periodo di tre anni a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati gli sbarchi in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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