Art. 4 · Il porti da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono i seguenti:

Art. 4

Il porti da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono i seguenti:

In vigore dal 23 lug 1987
- per il frumento tenero panificabile: Rouen, - per il frumento tenero diverso dal frumento panificabile: Southampton, - per il frumento duro: Napoli, Bari, - per il granturco: Bayonne, - per l'orzo: Rouen e Southampton.
Storico versioni

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