Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 lug 1987
I prezzi sono rilevati separatamente per il frumento tenero panificabile, il frumento tenero non rispondente ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (1), per il frumento duro, per l'orzo e per il granturco. Per quanto riguarda la segala e il sorgo, si procede all 'acquisto di intervento qualora si decida l'intervento rispettivamente per l'orzo e per il granturco.
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