Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 lug 1987
1. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 l'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitato, per le pere Williams conservate allo sciroppo, a 96 %. 2. La percentuale di cui al paragrafo 1 si applica, per le imprese che hanno iniziato la loro produzione prima della campagna di commercializzazione 1985/1986 ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987. Per le imprese che hanno iniziato la loro produzione durante la campagna di commercializzazione: a) 1985/1986 la percentuale si applica alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1985/1986 e 1986/1987; b) 1986/1987, la percentuale si applica al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale anno. Ai fini del presente paragrafo, per quantitativo totale prodotto s'intende il quantitativo di pere Williams conservate allo sciroppo prodotto che è stato comunicato all'autorità competente e da quest'ultima approvato.
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