Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6. (5) GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 5.
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