Art. 8

Art. 8

In vigore dal 20 lug 1987
1. Gli Stati membri prendono le oppotune disposizioni affinché delle quote supplementari da essi prelevate, in applicazione dell' renda possibili le imputazioni senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente tariffario comunitario. 2. Gli Stati membri garantiscono a tutti gli interessati a detto traffico di perfezionamento il libero accesso alle quote loro assegnate. 3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base ai valori aggiunti ammessi al momento delle reimportazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.
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