Art. 5

Art. 5

In vigore dal 20 lug 1987
Ciascuna delle quote supplementari prelevate in applicazione dell' è valida sino al 31 agosto 1988.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2150:oj#art-5