Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 lug 1987
1. Nel periodo dal 1o settembre 1987 al 31 agosto 1988 i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato: 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Designazione delle merci // Volume del contingente // // // // // // // 09.2001 // Merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencati: // // // a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune; // // // b) torcitura o filatura, ritorcitura, ritorcitura a cordoncino (câblage), testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune; // // // c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti delle seguenti voci della tariffa doganale comune: // // // 58.04 Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05 // 1 870 000 ECU di valore aggiunto // // 58.05 Nastri, galloni, e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06 // // // 58.07 Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili // // // 58.08 Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci // // // 58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi // // // 60.01 Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza. // // // // 2. Entro questo stesso limite, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione e eventualmente di uno dei protocolli conclusi a seguito di tale adesione. 3. Per l'applicazione del presente regolamento si deve intendere quanto segue: a) per « trattamenti di perfezionamento »: - a norma del paragrafo 1, lettere a) e c): il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a flock, l'impregnazione, l'apprettatura e altre lavorazioni che modificando l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura; - a norma del paragrafo 1, lettera b): la torcitura o filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura; b) per « valore aggiunto »: la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione definito dalla regolamentazione comunitaria in materia, ed il valore in dogana che verrebbe stabilito all'atto della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati. 4. Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento, che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili sul contingente tariffario.
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