Art. 5

Art. 5

In vigore dal 20 lug 1987
1. Gli aiuti di cui all', paragrafo 1, sono concessi soltanto se le domande presentate dai raffinatori interessati sono corredate delle prove, riconosciute dal Portogallo, che lo zucchero greggio in questione è stato ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità e se la polizza di carico dello zucchero trasportato è stata emessa dopo il 1o luglio 1987. 2. Ai fini della concessione dell'aiuto al trasporto di cui all', paragragrafo 1, lettera a), la Commissione comunica alle autorità competenti del Portogallo gli importi unitari dell'aiuto al trasporto applicabili durante la campagna di commercializzazione 1987/1988. 3. Il Portogallo comunica alla Commissione, per ogni mese, nei due mesi successivi a quello considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati concessi gli aiuti di cui all', paragrafo 1, nonché le somme relative a detti quantitativi.
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