Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 lug 1987
Ai quantitativi di zucchero greggio che rientrano nei quantitativi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2750/86 che sono raffinati a decorrere dal 1o luglio 1987, è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 in virtù dell' del regolamento (CEE) n. 2225/86. I quantitativi raffinati sono imputati sui quantitativi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2570/86 per la campagna di commercializzazione 1986/1987.
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