Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il paragrafo 1 dell' è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 16.
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