Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile ai quantitativi di burro per i quali l'offerta di vendita è stata registrata dopo il 30 giugno 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10. (4) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12. (5) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12. (6) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 16.
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