Art. 2
In vigore dal 14 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1987.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 12.
(4) GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 4.
(5) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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