Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 lug 1987
Si ritiene che le catture di gamberi nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1987. La pesca dei gamberi nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2067:oj#art-1