Art. 8
In vigore dal 13 lug 1987
1. Fatte salve le disposizioni in vigore relative, da un lato, all'estinzione dell'azione di riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale in caso di prescrizione dell'obbligazione e d'altro lato alla mancata riscossione di tale importo nel caso di insolvibilità del debitore costata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale si estingue:
a) con il pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione relativi alla merce di cui trattasi o eventualmente con lo sgravio di detto importo, in applicazione delle disposizioni comunitarie in vigore;
b) con la confisca della merce. Per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l'esistenza di un'obbligazione doganale costituisca la base per procedimenti penali.
2. L'obbligazione doganale all'importazione si estingue anche:
a) quando, prima che sia autorizzato lo svincolo della merce, la dichiarazione di immissione in libera pratica o la dichiarazione di ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione, per un motivo previsto dalla regolamentazione in vigore, sia annullata o invalidata dalle autorità competenti, o allorché queste ultime autorizzino il dichiarante a sostituire tale dichiarazione con una dichiarazione per un altro regime doganale;
b) quando, prima che sia autorizzato lo svincolo della merce, la merce dichiarata per l'immissione in libera pratica o per l'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione sia distrutta per ordine o con l'autorizzazione delle autorità competenti o, con l'accordo di queste ultime, formi oggetto di rinuncia, nello stato in cui si trova o dopo distruzione, a favore del Tesoro pubblico;
c) quando l'interessato comprovi che la merce dichiarata per l'immissione in libera pratica o per l'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione è stata distrutta o irrimediabilmente perduta prima che i servizi doganali ne abbiano autorizzato lo svincolo per una causa inerente alla natura stessa della merce o per un caso fortuito o per causa di forza maggiore;
d) quando l'interessato comprovi che la causa dell'inadempienza ad uno degli obblighi che per una merce soggetta a dazi all'importazione deriva dalla custodia temporanea o dall'utilizzazione del regime doganale cui essa è vincolata è dovuta:
- all'esportazione della merce in questione fuori del territorio doganale della Comunità o alla sua introduzione in una zona franca, oppure
- alla spedizione della merce in questione in un altro Stato membro dove ha formato oggetto di un trattamento conforme al suo stato giuridico.
3. L'obbligazione doganale all'esportazione si estingue anche:
a) quando, per un motivo previsto dalla regolamentazione in vigore, la dichiarazione di esportazione sia annullata o invalidata dalle autorità competenti,
b) quando l'interessato comprovi che la merce dichiarata per l'esportazione non ha potuto lasciare il territorio doganale della Comunità.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI SCAMBI TRA LA COMUNITÀ E TALUNI PAESI TERZI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2144:oj#art-8