Art. 6 · Il momento in cui si considera sorta l'obbligazione doganale all'esportazione corrisponde:

Art. 6

Il momento in cui si considera sorta l'obbligazione doganale all'esportazione corrisponde:

In vigore dal 13 lug 1987
a) nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a): - se la merce considerata forma oggetto di una dichiarazione d'esportazione, al momento dell'accettazione da parte delle autorità competenti di detta dichiarazione o di qualsiasi altro atto avente i medesimi effetti giuridici dell'accettazione conformemente alle disposizioni in vigore; - se la merce considerata non ha formato oggetto della dichiarazione doganale di cui al precedente trattino, al momento della sua effettiva uscita dal territorio doganale della Comunità; b) nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera b), al momento in cui la merce ha raggiunto una destinazione diversa da quella che ne aveva permesso l'uscita dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione o, nel caso in cui tale momento non possa essere determinato dalle autorità competenti, al momento in cui scade il termine previsto per comprovare che le condizioni stabilite per dare diritto all'esonero sono state rispettate. TITOLO II MOMENTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER DETERMINARE L'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE
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