Art. 5
1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge per:
In vigore dal 13 lug 1987
a) l'uscita dal territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all'esportazione; non si considerano esportate fuori dal predetto territorio le merci a destinazione dell'isola di Helgoland;
b) il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.
2. Le disposizioni dell', paragrafo 2, relative alla obbligazione doganale all'importazione si applicano, mutatis mutandis, alle merci oggetto di una misura, di qualunque specie, che ne vieta o limita l'esportazione.
Storico versioni
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