Art. 10

Art. 10

In vigore dal 13 lug 1987
1. Nella misura in cui le merci comunitarie, quando formano oggetto di scambi tra gli Stati membri, sono sottoposte all'applicazione di un'imposizione di carattere doganale o agricolo, gli articoli da 2 a 8 si applicano, per quanto di ragione, in materia di nascita dell'obbligazione doganale risultante da detta situazione, il momento da prendere in considerazione per determinare l'importo dell'obbligaazione doganale nonché l'estinzione dell'obbligazione medesima. 2. Nella misura in cui durante il periodo transitorio previsto dagli atti di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, l'ammissione alla libera circolazione nei nuovi Stati membri di merci ottenute sotto il regime del perfezionamento attivo in altri Stati membri - e viceversa - è subordinata alla riscossione di un prelievo compensatore, l'espletamento delle formalità necessarie per permettere tale ammissione alla libera circolazione delle merci in parola fa sorgere un'obbligazione doganale all'importazione. Il momento in cui nasce tale obbligazione doganale è quello in cui ha luogo l'accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di spedizione verso lo Stato membro di destinazione delle merci in oggetto o qualsiasi altro atto che abbia, secondo le disposizioni vigenti, gli stessi effetti giuridici di tale accettazione. Per quanto riguarda l'estinzione dell'obbligazione doganale si applica, per quanto di ragione, l', paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere b) e c). Tale obbligazione doganale si estingue ugualmente quando si procede all'annullamento delle formalità espletate per permettere l'ammissione alla libera circolazione delle merci in causa. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
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