Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 lug 1987
Per l'utilizzazione del contingente tariffario comunitario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, aperto per il 1986 dal regolamento (CEE) n. 3495/86, è stabilito un periodo supplementare di quattro mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, nei limiti dei quantitativi non utilizzati delle 5 000 tonnellate di cui all', lettera c) del regolamento (CEE) n. 3538/86 della Commissione (4).
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