Art. 1
In vigore dal 13 lug 1987
Il regime dell'ammissione temporanea permette, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esenzione totale dai dazi all'importazione senza divieto o restrizioni di importazione, di contenitori che non rispondono alle condizioni previste agli del trattato, carichi o meno di merci, destinati ad essere riesportati al di fuori di tale territorio.
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