Art. 2
In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. SCHALL HOLBERG
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. C 102 del 15. 4. 1987, pag. 10.
(4) Parere reso il 10 luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.
(6) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 34.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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