Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. SCHALL HOLBERG (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (3) GU n. C 102 del 15. 4. 1987, pag. 10. (4) Parere reso il 10 luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22. (6) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 34.
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