Art. 7

Art. 7

In vigore dal 13 lug 1987
1. Il granturco e il sorgo immessi in libera pratica a prelievo ridotto restano soggetti ad un controllo doganale o amministrativo aventi garanzie equivalenti fino a quando sia stata accertata la loro utilizzazione o trasformazione. 2. La Spagna prende i provvedimenti necessari a garantire la realizzazione dei controlli previsti dal paragrafo 1. Tali provvedimenti obbligano, tra l'altro, gli interessati a sottoporsi a qualsiasi controllo ritenuto necessario e a tenere una contabilità specifica che consenta alle autorità competenti di procedere agli accertamenti che esse considerano necessari. 3. La Spagna comunica immediatamente alla Commissione i provvedimenti adottati in applicazione del paragrafo 2.
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