Art. 6 · La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 è svincolata nei seguenti casi:

Art. 6

La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 è svincolata nei seguenti casi:

In vigore dal 13 lug 1987
- quando è addotta la prova della trasformazione o dell'utilizzazione in Spagna; - quando è addotta la prova che il prodotto è divenuto inadatto a qualsiasi utilizzazione. La prova di cui al primo trattino può essere costituita, fra l'altro, anche della prova dell'incorporazione nell'alimentazione animale. La cauzione è incamerata a titolo di prelievo sui quantitativi per i quali la prova di cui al primo trattino non è addotta entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo l'obbligo della trasformazione o dell'utilizzazione di cui al primo comma si considera soddisfatto quando sia stato trasformato o utilizzato il 96 % del quantitativo immesso in libera pratica.
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