Art. 5
In vigore dal 13 lug 1987
1. La durata di validità dei titoli corrisponde a quella prevista dall' del regolamento (CEE) n. 2042/75.
2. In deroga al disposto dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2042/75, il quantitativo immesso in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 del titolo stesso è indicata la cifra 0.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2059:oj#art-5