Art. 4
In vigore dal 13 lug 1987
1. I titoli sono rilasciati fino ad esaurimento dei quantitativi disponibili entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle domande di cui all'.
Qualora i quantitativi nelle domande presentate relativamente ad una settimana eccedano i quantitativi residui da importare a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1799/87, i quantitativi per i quali vengono rilasciati i titoli si ottengono applicando una percentuale unica di riduzione ai quantitativi indicati nelle domande di titolo. In tal caso, la cauzione è immediatamente svincolata per i quantitativi per i quali il titolo non è rilasciato.
2. Entro il terzo giorno lavorativo della settimana successiva le autorità spagnole comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli nel corso della settimana precendente.
Storico versioni
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