Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, la produzione effettiva dei semi di colza e di ravizzone risulta pari a: - 7 000 t per la Spagna, - 0 t per il Portogallo, - 3 690 000 t per gli altri Stati membri. Tenuto conto della produzione estimativa di semi di colza e di ravizzone precisata all' del regolamento (CEE) n. 2482/86, la riduzione da applicare per la campagna 1987/1988 all'importo dell'integrazione per i semi in oggetto viene calcolata sulla base del quantitativo massimo garantito fissato per la campagna in causa, diminuito di: - 0 t per la Spagna, - 0 t per il Portogallo, - 184 000 t per gli altri Stati membri.
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