Art. 9
In vigore dal 8 lug 1987
1. La fornitura è aggiudicata, entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data limite fissata per la presentazione delle offerte, all'offerente che ha presentato l'offerta espressa in ECU, più favorevole per la partita in causa, senza alcuna correzione che faccia intervenire gli importi di cui all', paragrafo 3, lettera e) L'aggiudicazione viene senza indugio comunicata all'offerente interessato mediante telecomunicazione scritta.
2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più offerenti, l'aggiudicatario viene designato mediante estrazione a sorte.
3. La Commissione può non procedere all'aggiudicazione, in particolare qualora le offerte presentate siano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.
4. Nel caso di una gara indetta per una fornitura reso porto di sbarco, si può tuttavia procedere all'aggiudicazione di una fornitura da effettuare allo stadio reso porto d'imbarco qualora i costi di trasporto marittimo proposti siano notevolmente superiori a quelli che possono essere ottenuti sul mercato.
Nel caso di una gara indetta per una fornitura franco destino, si può procedere all'aggiudicazione di una fornitura reso porto d'imbarco o reso porto di sbarco, tenendo conto dei costi di trasporto marittimo e/o continentale che possono essere ottenuti sul mercato.
5. Gli offerenti la cui offerta non è stata presa in considerazione sono informati del risultato della loro partecipazione alla gara mediante telex inviato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione o, se del caso, alla decisione presa in applicazione del paragrafo 3. I risultati delle gare vengono pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale serie « C » delle Comunità europee.
6. Qualora, nel quadro di una gara, la fornitura non venga aggiudicata a norma dell', paragrafo 3 la Commissione rende nota l'apertura di un nuovo termine per la presentazione delle offerte, indicato nel bando di gara iniziale.
Storico versioni
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