Art. 18

Art. 18

In vigore dal 8 lug 1987
1. L'importo da pagare all'aggiudicatario è al massimo quello indicato nell'offerta, maggiorato, se del caso, delle spese di cui all'. Se, in conformità dell', paragrafo 3, lettera h) la gara riguarda la fornitura di quantitativi massimi di un determinato prodotto, l'importo da pagare è quello indicato nel bando di gara, fatta salva l'applicazione dell'. Il pagamento dell'aggiudicatario, in conformità del presente articolo, viene effettuato fatti salvi la restituzione o il prelievo applicabili all'esportazione, nonché gli altri importi fissati nella normativa riguardante gli scambi di prodotti 2. Il pagamento viene effettuato per il quantitativo netto figurante nel certificato di presa in consegna o nel certificato facente fede della fornitura. Qualora la qualità o il condizionamento della merce constatati allo stadio della fornitura non corrispondano esattamente a quanto prescritto, ma non abbiano ostacolato l'accettazoine della merce in conformità dell', punto 1, o il riconoscimento della fornitura in conformità dell', punto 1, o il riconoscimento della fornitura in conformità dell', punto 2, si possono applicare eventuali abbuoni al momento di determinare l'importo da pagare. 3. L'importo da pagare viene versato su richiesta dell'aggiudicatario corredata dai seguenti documenti giustificativi: a) l'originale del certificato di presa in consegna o del certificato facente fede della fornitura di cui all'; b) una copia dell'attestato di conformità di cui all'articolo 16, rilasciata per lo stadio di fornitura previsto. 4. A richiesta dell'aggiudicatario, il pagamento può essere effettuato proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali sono stati presentati i documenti giustificativi di cui sopra. 5. In caso di fornitura reso porto di sbarco o franco destino, viene concesso un acconto a richiesta dell'aggiudicatario e su presentazione dei seguenti documenti: - attestato di conformità rilasciato prima dell'imbarco a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, - copia della polizza di carico per il porto di destinazione indicato nel bando di gara, - copia del certificato di assicurazione marittima di cui all', punto 6, lettera b). Nessun acconto può superare il 90 % dell'importo dell'offerta. L'acconto viene concesso su presentazione dei documenti che attestano la costituzione di una garanzia, a favore della Commissione, di importo pari a quello dell'acconto, maggiorato del 10 %. La garanzia è costituita in conformità dell', paragrafo 2, secondo comma. Essa può essere svincolata soltanto per iniziativa della Commissione. 6. La domanda di pagamento, corredata dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 2, viene presentata alla Commissione entro 12 mesi dal termine del periodo stabilito nel bando di gara. Fatta salva l'applicazione dell', una domanda presentata dopo il termine suddetto dà luogo a una trattenuta del 10 % sul pagamento da effettuare. Il pagamento viene effettuato entro un massimo di 3 mesi dalla presentazione della domanda completa di pagamento, a meno che non siano state decise perizie o inchieste complementari per il controllo dell'esecuzione della fornitura in causa. Un pagamento effettuato oltre il termine summenzionato, e non giustificato da perizie o inchieste complementari, dà luogo a interessi di mora, al tasso praticato dalla Commissione.
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