Art. 14
In caso di forniture reso porto di sbarco si applicano le seguenti disposizioni:
In vigore dal 8 lug 1987
1) L'aggiudicatario fa eseguire, a proprie spese, alle condizioni abituali, il trasporto per la rotta che meglio consente di rispettare la scadenza di cui al punto 8, dal porto d'imbarco indicato nella sua offerta fino al porto di destinazione precisato nel bando di gara. Tuttavia, su richiesta dell'aggiudicatario opportunamente giustificata, la Commissione può autorizzare un cambiamento del porto d'imbarco.
2) L'aggiudicatario fa eseguire il trasporto marittimo:
- su navi registrate nella categoria superiore delle società di classificazione che operano negli Stati membri, conformi a tutti i requisiti di ordine sanitario per il trasporto dei prodotti alimentari;
- conformemente alle disposizioni in materia di prevenzione della distorsione di una concorrenza libera e leale su una base commerciale, di cui ai regolamenti (CEE) n. 954/79, (CEE) n. 4055/86, (CEE) n. 4056/86, (CEE) n. 4057/86 e (CEE) n. 4058/86, relativi alla politica comunitaria nel settore dei trasporti marittimi.
Il trasporto marittimo non verrà effettuato da società le cui pratiche abbiano recato pregiudizio agli armatori comunitari, o il cui paese di stabilimento abbia limitato il libero accesso al traffico marittimo per le società marittime degli Stati membri o per le navi immatricolate in uno Stato membro in conformità della sua legislazione, segnatamente durante la validità di una decisione del Consiglio in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 4057/86 e dell', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4058/86.
L'aggiudicatario trasmette all'impresa di cui all', un attestato comprovante che la nave noleggiata soddisfa i requisiti sanitari, di classificazione e di conformità suddetti.
3) a) L'aggiudicatario stipula un'assicurazione marittima o fa valere una polizza d'abbonamento, di importo almeno pari a quello indicato nell'offerta, che copra tutti i rischi di trasporto e, se del caso, di trasbordo e scarico, senza franchigia di avarie particolari, compresi tutti i casi di mancata consegna, le perdite e i rischi considerati eccezionali.
b) L'assicurazione ha inizio nel momento in cui la merce assicurata esce dai magazzini dell'aggiudicatario e termina:
- quando la merce entra nei magazzini del beneficiario, ossia qualsiasi luogo (situato nell'area portuale), indipendentemente dall'appartenenza, in cui il beneficiario la faccia depositare;
- quando la merce viene caricata, per iniziativa del beneficiario, su un mezzo di trasporto ai fini di una rispedizione al di fuori dell'area portuale;
- quando, qualora non si sia verificata nessuna delle due eventualità di cui sopra, dopo 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di scarico allo stadio di fornitura di cui al punto 5.
- La copertura dei rischi al di là dello stadio di fornitura deve essere assicurata a favore del beneficiario.
4) L'aggiudicatario comunica al beneficiario e all'impresa di cui all', non appena ne viene informato, la designazione della nave e la sua bandiera, la data di carico, la data presunta di arrivo nel porto di sbarco, nonché qualsiasi incidente verificatosi durante la spedizione.
L'aggiudicatario comunica al beneficiario la data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco, oppure lo fa informare dal capitano o dal corrispondente della compagnia marittima, con almeno 72 ore di anticipo.
(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(1) GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.
(4) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 14.
(5) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 21.
(1) La Commissione ha istituito un servizio telex a risposta automatica che trasmette a qualsiasi utente, su semplice chiamata telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Il servizio funziona ogni giorno dalle ore 15.30 fino alle ore 13.00 del giorno successivo.
L'utente deve procedere nel modo seguente:
- comporre il numero 23789 a Bruxelles,
- trasmettere il proprio indicativo,
- formare il codice « ccc » che avvia il sistema di risposta automatica che stampa i tassi di conversione dell'ECU sul suo telex,
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio, indicata dal codice « ffff ».
5) L'aggiudicatario provvede a proprie spese a caricare la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco e sostiene le spese di nolo.
a) Se la gara riguarda una fornitura franco banchina, sono a carico dell'aggiudicatario le spese di scarico nel porto di sbarco, vale a dire le spese di sbarco sulla banchina sotto paranco e, se del caso, le spese di trasporto con alleggio, compresi il noleggio, il rimorchio e lo scarico degli alleggi, nonché le eventuali spese per controstallie. Nel caso di consegna in container, la fornitura viene effettuata reso terminal e le spese di scarico della merce dai container non sono a carico dell'aggiudicatario. In circostanze particolari non imputabili all'aggiudicatario, le spese per controstallie sono a carico della Commissione.
b) Per una fornitura ex-ship, le spese di scarico e le eventuali spese per controstallie nel porto di sbarco non sono a carico dell'aggiudicatario, a condizione che quest'ultimo non abbia ostacolato lo scarico.
L'aggiudicatario non si assume né le formalità doganali d'importazione né le relative spese e imposte.
6) L'aggiudicatario fornisce immediatamente al beneficiario, se del caso tramite l'impresa di cui all':
a) per una fornitura ex-ship:
- la polizza di carico per il porto di destinazione stabilito,
- eventualmente, il contratto di nolo o qualsiasi documento equivalente indicante il termine di stallia,
- l'attestato di conformità di cui all'articolo 16,
- l'attestato della conformità della nave di cui al punto 2;
b) per una fornitura franco branchina:
- un buono di consegna,
- una copia dell'attestato di conformità di cui sopra,
- un certificato di assicurazione marittima.
7) L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta sino allo stadio di fornitura di cui al punto 5.
8) La merce fornita deve pervenire al porto di sbarco entro il periodo stabilito nel bando di gara. La registrazione della nave da parte delle autorità portuali del porto di sbarco fa fede della data di arrivo nel porto stesso. Qualora fosse impossibile ottenere la prova con la suddetta registrazione, la data di arrivo è fissata da una dichiarazione del capitano, confermata dall'impresa di cui all'.
Storico versioni
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