Art. 12

Art. 12

In vigore dal 8 lug 1987
1. L'aggiudicatario adempie i propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal regolamento che indice la gara e rispetta gli impegni di cui al presente regolamento, compresi quelli risultanti dalla sua offerta. Egli assicura la corretta esecuzione di tali impegni e presta a tal fine tutta l'assistenza necessaria. 2. Per garantire il rispetto degli obblighi inerenti alla fornitura, entro i 45 giorni successivi all'aggiudicazione, l'aggiudicatario trasmette al servizio della Commissione indicato nel bando di gara la prova della costituzione di una garanzia. L'importo della garanzia da costituire è specificato nel bando di gara. La garanzia di cui al primo comma è fornita da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro a favore della Commissione. Il periodo di validità non può essere inferiore a 3 mesi per le forniture reso porto d'imbarco, a 5 mesi per le forniture reso porto di sbarco e a 6 mesi per le forniture franco destino. Esso è automaticamente rinnovabile su semplice richiesta della Commissione per il periodo da essa indicato. La garanzia può essere svincolata soltanto per iniziativa della Commissione. Detta garanzia è svincolata o acquisita conformemente all'. La mancata presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della prova della costituzione della garanzia di cui al primo comma è considerata una non esecuzione della fornitura. In questo caso, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'. 3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.
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