Art. 11
In vigore dal 8 lug 1987
1. Qualora la fornitura venga aggiudicata mediante trattativa privata, il contratto viene incluso sulla base delle condizioni meno onerose rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato, previa partecipazione di almeno tre offerenti. 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 10 si applicano anche nel quadro della trattativa privata.
3. Nel caso di una fornitura effettuata a titolo sperimentale a norma dell', secondo comma, terzo trattino, il contratto può essere concluso con un fornitore senza mettere in concorrenza più offerenti. Non sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.
4. Il contraente a trattativa privata è considerato aggiudicatario, ai sensi del presente regolamento, dal momento della conclusione del contratto. In tal caso, le disposizioni del contratto e della trattativa privata vincolano il contraente così come le condizioni previste nel bando di gara vincolano l'aggiudicatario.
TITOLO III
Obblighi dell'aggiudicatario e condizioni di fornitura dei prodotti
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2200:oj#art-11