Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente // 365,76 (2) (1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 98. (2) GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20. (3) GU n. L 167 del 24. 6. 1986, pag. 11.
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