Art. 4
In vigore dal 7 lug 1987
1. In deroga al disposto dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1562/85, la data del 1o giugno è sostituita dalla data del 1o luglio per quanto riguarda i contratti relativi alla prima parte della campagna 1987/1988, eseguiti dopo il 30 giugno 1987.
2. Le autorità competenti designate dagli Stati membri verificano l'adeguamento, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1, del prezzo minimo indicato nei contratti stipulati prima del 1o luglio 1987 e non ancora eseguiti alla data del 30 giugno 1987.
3. Per quanto riguarda i limoni della campagna 1987/1988, nella domanda per l'ottenimento della compensazione finanziaria prevista dall'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85 occorre distinguere i quantitativi conferiti all'industria prima e dopo la data del 1o luglio 1987.
Storico versioni
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