Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. (4) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.
Storico versioni

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