Art. 1
In vigore dal 3 lug 1987
In deroga all'articolo 2 ter, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 6, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1726/70, le dichiarazioni e i contratti di coltivazione per il tabacco in foglia applicabili nel 1987 possono essere conclusi fino al 30 giugno 1987 e registrati fino al 31 luglio 1987.
Tuttavia, per quanto concerne la Spagna, le suddette date sono differite rispettivamente al 31 agosto 1987 e al 30 settembre 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1941:oj#art-1