Art. 3 · 1. Per il raccolto 1987, i prezzi d'obiettivo e d'intervento

Art. 3

1. Per il raccolto 1987, i prezzi d'obiettivo e d'intervento

In vigore dal 2 lug 1987
e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia di cui agli del regolamento (CEE) n. 727/70 nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di cui all' dello stesso regolamento sono indicati nell'allegato IV del presente regolamento. 2. I prezzi e i premi si applicano solo a condizione che ciascuna delle suddette varietà sia stata coltivata nelle zone di produzione corrispondenti indicate nell'allegato III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1975:oj#art-3