Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L', punto 2, lettera b) è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 63. (2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987. (3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8. (4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 3.(6) e modificare di conseguenza l'ordine di utilizzaione dei vari metodi di analisi;
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