Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L', punto 2, lettera b) è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
(1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 63.
(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 3.(6) e modificare di conseguenza l'ordine di utilizzaione dei vari metodi di analisi;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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