Art. 3
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1g novembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
AE
EWG:L184UMBI17.97
FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 375 mm; 89 Zeilen; 2769 Zeichen;
Bediener: HELM Pr.: B;
Kunde: L 184 Umbr. It. 17
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 37.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 54.
(4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
(6) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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