Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1g novembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN AE EWG:L184UMBI17.97 FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 375 mm; 89 Zeilen; 2769 Zeichen; Bediener: HELM Pr.: B; Kunde: L 184 Umbr. It. 17 (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 37. (3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 54. (4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987. (5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8. (6) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
Storico versioni

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