Art. 2
In vigore dal 2 lug 1987
La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati in confor-
mità dell', paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)
n. 3220/84, nel modo seguente:
a) carcasse di peso da 60 a meno di 100 chilogrammi: categoria U;
b) carcasse di peso da 100 a meno di 130 chilogrammi: categoria R;
c) carcasse di peso da 130 a meno di 160 chilogrammi: categoria O.
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